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Il Ministero della difesa organizza presso le accademie militari e le scuole allievi ufficiali e sottufficiali cicli di lezioni per l'informazione ed educazione sanitaria dei giovani e sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La stessa materia deve essere introdotta nelle lezioni di istruzione civica e sanitaria impartite ai giovani che prestano il servizio di leva. Per le lezioni di cui al comma precedente i comandi militari devono usare personale insegnante specializzato nella materia.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art89 · fonte su Normattiva