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Il Ministero della difesa organizza presso le accademie militari e le scuole allievi ufficiali e sottufficiali cicli di lezioni per l'informazione ed educazione sanitaria dei giovani e sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La stessa materia deve essere introdotta nelle lezioni di istruzione civica e sanitaria impartite ai giovani che prestano il servizio di leva. Per le lezioni di cui al comma precedente i comandi militari devono usare personale insegnante specializzato nella materia. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art89 · fonte su Normattiva