Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Art. 89-quinquies — (Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria) 1. Gli obiettori di conoscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza sociosanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
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Testo in vigore dal 11 luglio 1990 al 9 ottobre 2010
