Art. 2 — Iscrizione d'ufficio - Esclusione dal concorso
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I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui e' compresa la sede soppressa. Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso. L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti.
Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 30 maggio 1978
