Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131
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Le varieta' di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:
- a)comune o originario;
- b)semifino;
- c)fino;
- d)superfino. ((Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' determinata la denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso, che formano parte integrante della denominazione di vendita. Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varieta' con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti. Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre)).
Testo in vigore dal 3 marzo 1992 al 1 settembre 2018
