Art. 39 — Sanzioni
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Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 24, 26, 27, 34, 35, 36 e 38 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a 5.000.000. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 25 agosto 1974
