Art. 39 — Sanzioni
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Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 24, 26, 27, 34, 35, 36 e 38 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a 5.000.000. 8 In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente articolo 37. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge. L'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioe' nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed e' spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza e' dichiarata immediatamente eseguibile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 28 agosto 1987, n. 357 convertito senza modificazioni dalla L. 26 ottobre 1987, n. 435 ha disposto (con l'art. 3 comma 7) che "L'importo minimo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 39, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, quale modificato per effetto degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' elevato a L. 200.000."
Testo in vigore dal 30 agosto 1987 al 24 aprile 1999
