Art. 39 — Sanzioni
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Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 24, 26, 27, 34, 35, 36 e 38 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a 5.000.000. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni. ((Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente articolo 37)) Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge. ((L'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioe' nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed e' spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza e' dichiarata immediatamente eseguibile)).
Testo in vigore dal 25 agosto 1974 al 30 agosto 1987
