Art. 20 — Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari
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I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16. 5 I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformita' alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonche' la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione. I concessionari privati sono altresi' tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422
5con decorrenza dal 30 novembre 1993
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto 8con l'art. 5, comma 1-bis) che " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali."
Testo in vigore dal 28 ottobre 1993 al 8 settembre 2005
