Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 23 — Misure di sostegno della radiodiffusione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1990 al 28 agosto 1993. Leggi il testo vigente →

Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa". Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti. Ai concessionari privati o in ambito locale a carattere commerciale, che abbiano registrato la testata radiofonica o televisiva giornalistica presso il competente tribunale, che osservino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno tre ore se trattasi di radiodiffusione sonora e di un'ora se trattasi di radiodiffusione televisiva, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, nonche' ai titolari di concessione per radiodiffusione sonora a carattere comunitario si applicano i benefici di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 28 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 29/1996

    Parametro
    12 febbraio 1996

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 5 luglio 1995, recante "Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione", sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 3, 21, 117 e 127 della Cos…

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 117 cost. · Art. 127 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art23 · fonte su Normattiva