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L'orario di lavoro dell'apprendista non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione. E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 22 febbraio 2003
