Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 2003 al 25 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →

L'orario di lavoro dell'apprendista non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione. ((E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di eta' superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi)).

Testo in vigore dal 22 febbraio 2003 al 25 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1955 al 22 febbraio 2003. 31 parole aggiunte.

… in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 aggiunto: ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di eta' superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art10 · fonte del testo