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L'apprendistato e' uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore e' obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276)). Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare nella propria azienda non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 febbraio 1987, n. 56

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La L. 28 febbraio 1987, n. 56 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre".

Testo in vigore dal 24 ottobre 2003 al 25 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1987 al 24 ottobre 2003. 48 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… perche' possa conseguire la capacita' tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. tolto: Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovra' precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276. Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare nella propria azienda non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art2 · fonte del testo