Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 2003 al 25 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →
L'apprendistato e' uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore e' obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276)). Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare nella propria azienda non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 febbraio 1987, n. 56
6La L. 28 febbraio 1987, n. 56 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre".
Testo in vigore dal 24 ottobre 2003 al 25 ottobre 2011
