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L'apprendistato e' uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore e' obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. ((Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovra' precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto. Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare nella propria azienda non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.))
Testo in vigore dal 4 maggio 1968 al 18 marzo 1987
