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Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
- a)assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali e' previsto l'obbligo di tale assicurazione;
- b)assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:
- 1)assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
- 2)assistenza specialistica ambulatoriale;
- 3)assistenza farmaceutica;
- 4)assistenza ospedaliera;
- 5)assistenza ostetrica;
- c)assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
- d)assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:
- 1)le prestazioni concernenti la cura;
- 2)le erogazioni dell'indennita' giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953, numero 86;
- 3)l'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale. Le prestazioni previste dai presente articolo competono ai soli apprendisti.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 7 agosto 1956
