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Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

  • a)assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali e' previsto l'obbligo di tale assicurazione;
  • b)assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:
  • 1)assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
  • 2)assistenza specialistica ambulatoriale;
  • 3)assistenza farmaceutica;
  • 4)assistenza ospedaliera;
  • 5)assistenza ostetrica;
  • c)assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
  • d)assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:
  • 1)le prestazioni concernenti la cura;
  • 2)le erogazioni dell'indennita' giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953, numero 86;
  • 3)l'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale. Le prestazioni previste dai presente articolo competono ai soli apprendisti.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 7 agosto 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art21 · fonte del testo