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Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

  • a)assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali e' previsto l'obbligo di tale assicurazione;
  • b)assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni: 1° assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale; 2° assistenza specialistica ambulatoriale; 3° assistenza farmaceutica; 4° assistenza ospedaliera; 5° assistenza ostetrica;
  • c)assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
  • d)assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per: 1° le prestazioni concernenti la cura; 2° le erogazioni dell'indennita' giornaliere di degenza di cui all'articolo 1 della legge; 3° l'erogazione dell'indennita' post-sanatorie. Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati.

Testo in vigore dal 7 agosto 1956 al 25 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 1956

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1955 al 7 agosto 1956. 17 parole tolte, 44 parole aggiunte in 9 capoversi.

b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioniaggiunto: , per le seguenti prestazioni:

tolto: 1) aggiunto: 1° assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

tolto: 2) aggiunto: 2° assistenza specialistica ambulatoriale;

tolto: 3) aggiunto: 3° assistenza farmaceutica;

tolto: 4) aggiunto: 4° assistenza ospedaliera;

tolto: 5) aggiunto: 5° assistenza ostetrica;

tolto: 1) aggiunto: 1° le prestazioni concernenti la cura;

tolto: 2) aggiunto: 2° le erogazioni dell'indennita' tolto: giornaliera aggiunto: giornaliere di degenza di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 1 della legge tolto: 28 febbraio 1953, numero 86;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: 3)aggiunto: ; 3° l'erogazione dell'indennita' post-tolto: sanatorialeaggiunto: sanatorie. Le prestazioni previste tolto: dai aggiunto: dal presente articolo competono ai soli apprendisti aggiunto: eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art21 · fonte del testo