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Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, e' effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione. Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative e' svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

  • a)per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;
  • b)per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;
  • c)per l'assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia, lire 50, di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;
  • d)per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;
  • e)per assegni familiari, lire 6. Nessun onere contributivo grava sull'apprendista. Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, e' determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potra' essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualita' o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo in vigore dal 7 agosto 1956 al 1 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 1956

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1955 al 7 agosto 1956. 2 parole tolte, 7 parole aggiunte in 3 capoversi.

c) per l'assicurazione contro l'invalidita' e tolto: la vecchiaia, lire 50aggiunto: , di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire tolto: 20 aggiunto: 14;

aggiunto: e) per assegni familiari, lire 6. Nessun onere contributivo grava sull'apprendista. Nei casi in cui la misura delle prestazioni … mutualita' o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo commaaggiunto: , e la misura minima di retribuzionetolto: , indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art22 · fonte del testo