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Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, e' effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione. Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative e' svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:
- a)per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;
- b)per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;
- c)per l'assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia, lire 50, di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;
- d)per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;
- e)per assegni familiari, lire 6. Nessun onere contributivo grava sull'apprendista. Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, e' determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potra' essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualita' o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 gennaio 1963, n. 15
2La L. 19 gennaio 1963, n. 15 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e' elevato a lire 210 e la quota dovuta, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali elevata a lire 80".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1963 al 28 ottobre 1965
