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Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, e' effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione. Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative e' svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:
- a)per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;
- b)per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;
- c)per l'assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia, lire 50, di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;
- d)per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;
- e)per assegni familiari, lire 6. Nessun onere contributivo grava sull'apprendista. Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, e' determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potra' essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualita' o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 2 3 7
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 gennaio 1963, n. 15
2La L. 19 gennaio 1963, n. 15 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e' elevato a lire 210 e la quota dovuta, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali elevata a lire 80".
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
3Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ha disposto (con l'art. 119,l comma4) che "Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e' fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e' fissata in lire centottanta". Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 296) che "le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 luglio 1965".
D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160
7Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "a partire dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988 le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990".
Testo in vigore dal 21 maggio 1988 al 25 ottobre 2011
