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Gli imprenditori artigiani sono puniti:

  • a)con ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'art. 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge;
  • b)con ammenda da lire 10.000 a lire 30 mila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato. Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente articolo 23, ultimo comma.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 15 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art29 · fonte del testo