Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 2000 al 30 gennaio 2003. Leggi il testo vigente →

Gli imprenditori artigiani sono puniti:

  • a)con ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'art. 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge;8
  • b)con ammenda da lire 10.000 a lire 30 mila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato.8 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

8

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera d)) che "nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila". Ha inoltre disposto (con 78, comma 1, lettera e)) che"nella lettera b) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila"."

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 30 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1955 al 15 gennaio 2000. 16 parole tolte, 10 parole aggiunte.

b) con ammenda da lire 10.000 a lire 30 mila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato. tolto: Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente articolo 23, ultimo comma aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

    Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera d)) che "nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila". Ha inoltre disposto (con 78, comma 1, lettera e)) che"nella lettera b) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art29 · fonte del testo