Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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5 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2005 al 16 dicembre 2010. 413 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto, i quali pertanto non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali. I ricevitori e gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo con una ritenuta generale sull'80 per cento del rispettivo aggio e tredicesima mensilita' nella seguente misura: dell'8 per cento per le ricevitorie di 1ª classe; del 7 per cento per le ricevitorie di 2ª classe; del 6 per cento per le ricevitorie di 3ª classe; del 5 per cento per le ricevitorie di 4ª classe. Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per cento dell'80 per cento della retribuzione effettiva, compresa la tredicesima mensilita'. Con effetto dal 1 luglio 1955, detta ritenuta gravante per meta' a carico dell'Amministrazione, va versata mensilmente per intero al Fondo, a cura del ricevitore, salvo rivalsa della quota a carico del personale. La quota a carico dell'Amministrazione e' prelevata dai gestori dalla riscossione della ricevitoria con le stesse modalita' previste nell'ultimo comma dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni. Le ritenute previste dai commi precedenti si applicano sull'80 per cento della retribuzione e della tredicesima mensilita' finche' tale criterio resta in vigore per i dipendenti statali. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, le percentuali di cui al secondo comma sono aumentate di 1,75 unita' e le percentuali di cui al terzo comma sono aumentate di 2 unita'. A decorrere dalla stessa data di cui sopra le predette percentuali di ritenuta sono inoltre maggiorate di altre due unita' il cui provento servira' a costituire la dotazione per la corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 21. Le maggiori ritenute di cui ai due commi precedenti sono a completo carico degli iscritti al Fondo. I contributi versati dagli iscritti al Fondo non sono rimborsabili agli interessati per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali. Le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1 per cento in favore del Fondo. Al Fondo sono pure devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le riduzioni di aggio applicate per motivi disciplinari, nonche' le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori d'uso e tutti gli altri proventi eventuali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art2 · fonte del testo