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All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto, i quali pertanto non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali. I ricevitori e gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo con una ritenuta generale sull'80 per cento del rispettivo aggio e tredicesima mensilita' nella seguente misura: dell'8 per cento per le ricevitorie di 1ª classe; del 7 per cento per le ricevitorie di 2ª classe; del 6 per cento per le ricevitorie di 3ª classe; del 5 per cento per le ricevitorie di 4ª classe. Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per cento dell'80 per cento della retribuzione effettiva, compresa la tredicesima mensilita'. Con effetto dal 1 luglio 1955, detta ritenuta gravante per meta' a carico dell'Amministrazione, va versata mensilmente per intero al Fondo, a cura del ricevitore, salvo rivalsa della quota a carico del personale. La quota a carico dell'Amministrazione e' prelevata dai gestori dalla riscossione della ricevitoria con le stesse modalita' previste nell'ultimo comma dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni. 3a Le ritenute previste dai commi precedenti si applicano sull'80 per cento della retribuzione e della tredicesima mensilita' finche' tale criterio resta in vigore per i dipendenti statali. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, le percentuali di cui al secondo comma sono aumentate di 1,75 unita' e le percentuali di cui al terzo comma sono aumentate di 2 unita'. A decorrere dalla stessa data di cui sopra le predette percentuali di ritenuta sono inoltre maggiorate di altre due unita' il cui provento servira' a costituire la dotazione per la corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 21. Le maggiori ritenute di cui ai due commi precedenti sono a completo carico degli iscritti al Fondo. I contributi versati dagli iscritti al Fondo non sono rimborsabili agli interessati per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali. Le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1 per cento in favore del Fondo. 6 Al Fondo sono pure devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le riduzioni di aggio applicate per motivi disciplinari, nonche' le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori d'uso e tutti gli altri proventi eventuali.2a

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 maggio 1976, n. 264

2a

con decorrenza dal 1 gennaio 1975

La L. 10 maggio 1976, n. 264 ha disposto (con l'art. 6) che "Le percentuali contributive, limitatamente alla quota a carico degli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e dei commessi avventizi del lotto, previste dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, terzo comma, sono aumentate di 1,50 unita', con effetto dal 1 gennaio 1975."

L. 2 agosto 1982, n. 528

3a

La L. 2 agosto 1982, n. 528 ha disposto (con l'art. 23) che "Con l'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto, prevista dall'articolo 2, penultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e' devoluta al "Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211."

L. 30 dicembre 2004, n.311

6

La L. 30 dicembre 2004, n.311 ha disposto (con l'art. 1, comma 488) che "Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2005 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 1982 al 1 gennaio 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2004, n.311

    La L. 30 dicembre 2004, n.311 ha disposto (con l'art. 1, comma 488) che "Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art2 · fonte del testo