Art. 23
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Tutti gli assegni vitalizi diretti liquidati a ricevitori, aventi decorrenza da data anteriore al 1 luglio 1959, sono aumentati, con effetto al 1 gennaio 1960, di un importo pari al 50 per cento dell'assegno risultante a suo tempo dall'applicazione del primo e secondo comma dell'articolo 303 del regolamento sui servizi del lotto. In ogni caso, l'assegno complessivo non potra' essere d'importo inferiore a lire 250.000 annue, ne' superiore a lire 584.640 e comunque non superiore all'importo che dovrebbe essere corrisposto agli aventi diritto qualora l'assegno venisse liquidato in base ai criteri disposti dalla presente legge. Tutti gli assegni indiretti e di riversibilita' liquidati a favore di superstiti di ricevitori, aventi decorrenza da data anteriore al 1 luglio 1959, sono riliquidati, con effetto dal 1 gennaio 1960, tenendo conto dell'assegno diretto del rispettivo dante causa aumentato secondo i criteri di cui al precedente comma. In ogni caso la misura dell'assegno minimo non puo' essere inferiore a lire 150.000 annue e quella dell'assegno massimo superiore a lire 245.340 annue. L'indennita' di caroviveri sara' corrisposta con le norme di cui all'articolo 13 della presente legge. Tutti gli assegni, indiretti e di riversibilita', liquidati a ricevitori e ai loro superstiti con decorrenza posteriore al 1 luglio 1959, saranno riliquidati, con effetto dal 1 maggio 1961, con i criteri di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
