Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"
Art. 3
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L'Ente provvede:
- 1)a corrispondere assegni vitalizi al personale del lotto (ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti) collocato a riposo, dispensato dal servizio e revocato, nonche' ai commessi avventizi quando cessano dal servizio;
- 2)a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani minorenni del personale suddetto morto in servizio od in pensione. L'assegno continuativo e' dovuto anche agli orfani maggiorenni ed alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico di detto personale e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle predette condizioni, purche' la convivenza a carico sussista da almeno 5 anni dopo la morte del marito. Non si considerano nullatenenti gli orfani o le orfane maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue, tenendo conto di eventuale altra pensione od analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare superi un milione di lire all'anno;
- 3)a corrispondere, agli iscritti all'Ente e ai titolari di assegni vitalizi, assegni straordinari (sussidi) nei limiti fissati per ogni esercizio dal Consiglio di amministrazione;
- 4)a garantire le gestioni dei ricevitori e degli aiuto ricevitori sprovvisti di cauzione;
- 5)a corrispondere un'indennita' di buonuscita:
- a)agli iscritti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio, con diritto all'assegno vitalizio, secondo le norme dell'articolo 21;
- b)ai superstiti del personale di cui sopra ed a quelli degli iscritti morti in servizio con diritto all'assegno vitalizio secondo le norme dell'articolo 21;
- c)al personale dimissionario o comunque cessato dal servizio senza diritto all'assegno, secondo le norme dell'articolo 16;
- 6)ad accordare prestiti ai gestori per esigenze della ricevitoria;
- 7)ad esercitare, nei limiti delle possibilita' finanziarie dell'Ente, altre forme di assistenza e previdenza a favore del personale iscritto all'Ente e dei titolari di assegni vitalizi e dei loro familiari.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
