Art. 3 — Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali
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Al fine di garantire la partecipazione delle regioni Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, e' costituito un comitato composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da due rappresentanti di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese. Il comitato, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, esprime pareri sulle iniziative legislative e su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno, nonche' su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle regioni. I pareri del comitato possono essere inviati al Parlamento. Il comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e' soppresso.
Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 15 novembre 1994
