Art. 3 — Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali
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Al fine di garantire la partecipazione delle regioni Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, e' costituito un comitato composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da due rappresentanti di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese. Il comitato, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, esprime pareri sulle iniziative legislative e su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno, nonche' su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle regioni. I pareri del comitato possono essere inviati al Parlamento. Il comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e' soppresso. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608
6Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali" di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 15 novembre 1994 al 22 dicembre 2008
