Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80

Art. 3 — Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali

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Al fine di garantire la partecipazione delle regioni Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, e' costituito un comitato composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da due rappresentanti di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese. Il comitato, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, esprime pareri sulle iniziative legislative e su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno, nonche' su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle regioni. I pareri del comitato possono essere inviati al Parlamento. Il comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e' soppresso. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608

6

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali" di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 15 novembre 1994 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/1983

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1983

    Il legislatore statale puo` dettare norme dirette a coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attivita` produttive ed in particolare delle attivita` industriali e commerciali senza che cio` comporti violazione delle competenze legislative primarie delle regioni, in quanto, con riferimento alla incentivazione dello sviluppo economico, gli interessi particolari sono condizionati all'interesse primario del quale e` portatore lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che demanda ad un comitato composto dai rappresentanti delle regioni meridionali la competenza ad esprimere un parere su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario nel mezzogiorno con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni).

    Art. 76 cost. · Art. 6 Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 · Art. 14 Testo unico interventi nel Mezzogiorno · Art. 3 Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-02;183~art3 · fonte su Normattiva