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Il nome "pelliccia", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o agli articoli con esse fabbricati.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1966 al 14 febbraio 2013
