Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 2014 al 24 ottobre 2020. Leggi il testo vigente →

Il nome "pelliccia", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o agli articoli con esse fabbricati. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 ottobre 2014, n. 161

2

La L. 30 ottobre 2014, n. 161, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112".

Testo in vigore dal 25 novembre 2014 al 24 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2013 al 25 novembre 2014. 9 parole tolte, 43 parole aggiunte.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N. 8aggiunto: Il nome "pelliccia", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o agli articoli con esse fabbricati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 ottobre 2014, n. 161

    La L. 30 ottobre 2014, n. 161, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-12-16;1112~art2 · fonte del testo