Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 2014 al 24 ottobre 2020. Leggi il testo vigente →
Il nome "pelliccia", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o agli articoli con esse fabbricati. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 ottobre 2014, n. 161
2La L. 30 ottobre 2014, n. 161, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112".
Testo in vigore dal 25 novembre 2014 al 24 ottobre 2020
