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Nell'ambito degli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la circolazione nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, le attivita' commerciali inerenti al trasporto che in esse si svolgono e l'accesso alle aerostazioni, e' riservato al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in conformita' alle norme del codice della strada e del codice della navigazione. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o societa', il potere di ordinanza di cui al comma precedente viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le societa' interessati.

Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-07;125~art1 · fonte del testo