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[1]Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizzi altresi' dette piante deve conseguire il diploma di erborista.
[2]Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco che sara' approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni, udita la Commissione consultiva di cui all'articolo 10 della presente legge.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018
