Articolo abrogato dal d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75.
Abrogato dal 20 dicembre 2018
Articolo abrogato dal d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75.
Abrogato dal 20 dicembre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018. 54 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Non e' considerato erborista ne' raccoglitore, agli effetti della presente legge, chi distilla piante acquistate da raccoglitori, ne' chi detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantita' non superiore a quella stabilita dall'elenco che sara' approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art9 · fonte del testo