Articolo abrogato dal d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75.
Abrogato dal 20 dicembre 2018
Articolo abrogato dal d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75.
Abrogato dal 20 dicembre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018. 105 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonche' alla preparazione industriale di esse.
tolto: Tale autorizzazione non comprende la facolta' di vendere al minuto, che spetta, peraltro, ai farmacisti.
tolto: Il diploma sara' registrato presso l'ufficio del Comune o dei Comuni nei quali l'erborista intende svolgere la propria attivita'. Gli uffici stessi comunicheranno alle rispettive Regie prefetture le registrazioni avvenute.
tolto: Nulla e' innovato a quanto dispone, riguardo alla vendita delle piante officinali e dei loro prodotti, a dose e forma di Medicamento, l'articolo 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468, recante disposizioni sull'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art7 · fonte del testo