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[1]E' costituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione consultiva per le piante officinali, la quale ha il compito di studiare e proporre i provvedimenti volti all'incremento ed alla migliore utilizzazione del patrimonio erboristico medicinale ed essenziero.

[2]La Commissione stessa adempie le altre funzioni ed attivita' ad essa demandante dalla presente legge o delle quali venga di volta in volta investita dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art10 · fonte del testo