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La carta di autorizzazione, oltreche' dal podesta', deve essere firmata dal rappresentante dell'Associazione indicata nel precedente articolo e deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonche' l'epoca e le modalita' per la raccolta medesima, secondo quanto verra' disposto con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, udita la Commissione consultiva di cui all'art. 10. La conformita' delle norme trascritte sulla carta di autorizzazione a quanto e' stabilito dal competente Ministero, deve essere accertata da un diplomato in erboristeria che abbia a cio' avuto la delega dalla Commissione anzidetta.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art3 · fonte del testo