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La carta di autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorita' ed agenti preposti all'applicazione della presente legge. La mancanza di essa, da parte del raccoglitore, e' punita con un'ammenda da L. 100 a L. 1000, che, in caso di recidiva, e' aumentata sino alla meta' del suo ammontare.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018
