[1]Le contravvenzioni ((all'articolo)) 6 ((...)) sono punite con una ammenda da L. 50 a L. 2
[2]In caso di recidiva, la pena e' aumentata sino alla meta' e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 75
2Il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 75 ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera b) che la presente modifica si applica a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suindicato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 8 luglio 2018
