[1]Le contravvenzioni ((all'articolo)) 6 ((...)) sono punite con una ammenda da L. 50 a L. 2

[2]In caso di recidiva, la pena e' aumentata sino alla meta' e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 75

2

Il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 75 ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera b) che la presente modifica si applica a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suindicato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 8 luglio 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1931 al 8 luglio 2018. 5 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Le contravvenzioni tolto: agli articoli 6 e 7 aggiunto: all'articolo 6... sono punite con una ammenda da L. 50 a L.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 75

    Il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 75 ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera b) che la presente modifica si applica a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suindicato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art8 · fonte del testo