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Le contravvenzioni agli articoli 6 e 7 sono punite con una ammenda da L. 50 a L. In caso di recidiva, la pena e' aumentata sino alla meta' e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 8 luglio 2018

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art8 · fonte del testo