Disciplina della pesca marittima

Art. 6 — Composizione della Commissione consultiva centrale

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La Commissione consultiva centrale e' cosi' composta:

  • a)il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede;
  • b)il direttore generale della pesca marittima;
  • c)tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;
  • d)un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • e)un rappresentante del Ministero delle finanze;
  • f)un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
  • g)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • h)un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
  • i)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • l)due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;
  • m)il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;
  • n)un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;
  • o)un rappresentante dell'istituto italiano della nutrizione;
  • p)quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
  • q)tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
  • r)un rappresentante dell'unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
  • s)un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
  • t)quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
  • u)tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
  • v)un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperti in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 11 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art6 · fonte del testo