Disciplina della pesca marittima
Art. 6 — Composizione della Commissione consultiva centrale
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La Commissione consultiva centrale e' cosi' composta:
- a)il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede;
- b)il direttore generale della pesca marittima;
- c)tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;
- d)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e)un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f)un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- g)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- h)un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- i)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- l)due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;
- m)il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;
- n)un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;
- o)un rappresentante dell'istituto italiano della nutrizione;
- p)quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- q)tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
- r)un rappresentante dell'unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
- s)un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
- t)quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- u)tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- v)un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperti in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 11 marzo 1982
