Disciplina della pesca marittima

Art. 6 — Composizione della Commissione consultiva centrale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 marzo 1982 al 16 settembre 1988. Leggi il testo vigente →

((La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato, e' cosi' composta:

  • a)il direttore generale della pesca marittima;
  • b)il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima;
  • c)tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;
  • d)un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • e)un rappresentante del Ministero delle finanze;
  • f)un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • g)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • h)un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
  • i)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • l)due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente della Direzione generale servizi veterinari e della Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione;
  • m)un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;
  • n)un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
  • o)il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;
  • p)il direttore del laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • q)quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
  • r)tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
  • s)un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • t)un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
  • u)quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
  • v)tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
  • z)un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile e durano in carica un triennio; quelli di cui alle lettere m), n), q), r), s), t), u), v) e z) possono essere riconfermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la meta' dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto persone particolarmente esperte in materia di pesca nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo)).

Testo in vigore dal 11 marzo 1982 al 16 settembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 1982

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1965 al 11 marzo 1982. 69 parole tolte, 141 parole aggiunte in 18 capoversi.

La Commissione consultiva centraleaggiunto: , presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato, e' cosi' composta:

a) il tolto: Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede aggiunto: direttore generale della pesca marittima;

b) il aggiunto: vice direttore generale della aggiunto: Direzione generale della pesca marittima;

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di tolto: direttore di divisione aggiunto: primo dirigente;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria tolto: e del commercioaggiunto: , del commercio e dell'artigianato;

l) due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente tolto: per le discipline medica e veterinaria aggiunto: della Direzione generale servizi veterinari e della Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione;

m) tolto: il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;

tolto: n) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: oaggiunto: n) un rappresentante tolto: dell'istituto aggiunto: dell'Istituto italiano della nutrizione;

tolto: p)aggiunto: o) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;

aggiunto: p) il direttore del laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

aggiunto: q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pescatolto: , designati, due, aggiunto: di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche etolto: , due, aggiunto: due dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

tolto: qaggiunto: r) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

tolto: raggiunto: s) un rappresentante tolto: dell'unione italiana delle Camere aggiunto: dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria tolto: edaggiunto: , artigianato e agricoltura;

tolto: saggiunto: t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

tolto: taggiunto: u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pescatolto: , scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

tolto: uaggiunto: v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pescatolto: , scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

tolto: vaggiunto: z) un rappresentante della pesca sportivatolto: , designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro tolto: per la marina mercantile, aggiunto: della marina mercantile e durano in carica un triennio tolto: eaggiunto: ; quelli di cui alle lettere m), n), q), r), s), t), u), v) e z) possono essere riconfermati una sola volta. aggiunto: Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la meta' dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissionetolto: , senza diritto di vototolto: , persone particolarmente esperti aggiunto: persone particolarmente esperte in materia di pescatolto: , nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile tolto: con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe aggiunto: di livello non inferiore al settimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art6 · fonte del testo