Art. 6 — Composizione della Commissione consultiva centrale
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((La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile, e' composta da:
- a)il direttore generale della pesca marittima del ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;
- b)il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
- c)tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
- d)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e)un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f)un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- g)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- h)un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- i)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- l)due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente della direzione generale dei servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
- m)due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
- n)un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
- o)un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- p)un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- q)quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;
- r)sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
- s)un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- t)un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
- u)quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- v)tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- z)un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
- aa)un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
- bb)un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati)). Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la meta' dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. ((Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno)). Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 agosto 1988, n.381
3La L. 25 agosto 1988, n.381 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "La commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, e' integrata da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente."
Testo in vigore dal 13 marzo 1992 al 9 luglio 2004
