Art. 6 — Composizione della Commissione consultiva centrale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1988 al 13 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato, e' cosi' composta:
- a)il direttore generale della pesca marittima;
- b)il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima;
- c)tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;
- d)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e)un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f)un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- g)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- h)un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- i)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- l)due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente della Direzione generale servizi veterinari e della Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione;
- m)un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;
- n)un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
- o)il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;
- p)il direttore del laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- q)quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- r)tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
- s)un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- t)un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
- u)quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- v)tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- z)un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile e durano in carica un triennio; quelli di cui alle lettere m), n), q), r), s), t), u), v) e z) possono essere riconfermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la meta' dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto persone particolarmente esperte in materia di pesca nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 agosto 1988, n.381
3La L. 25 agosto 1988, n.381 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "La commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, e' integrata da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente."
Testo in vigore dal 16 settembre 1988 al 13 marzo 1992
