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Chiunque produce per farne commercio mangimi semplici d'origine animale, mangimi composti, integratori per mangimi o mangimi integrati senza le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, o pone in vendita integratori senza avere ottenuto la registrazione da parte del Ministero della sanita' e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa.
Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968
