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Le pene di cui al penultimo comma dell'art. 6 si applicano anche a carico del medico e del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso degli stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti stupefacenti senza che vi sia una necessita' curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.

Testo in vigore dal 12 novembre 1954 al 4 giugno 1966

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 36/1964

    Questione infondata
    19 maggio 1964

    Con il riferimento, contenuto nell'art. 6 della legge 22 ottobre 1954 n. 1041, all'elenco degli stupefacenti previsto dall'art. 3 della stessa legge, non si da' luogo ad un precetto penale costituito in parte dalla legge e in parte da un atto amministrativo (elenco degli stupefacenti). Il precetto penale, ai fini della riserva di legge, riceve intera la sua enunciazione con la imposizione del divieto il quale contiene una idonea indicazione della condotta vietata e dell'oggetto materiale del delitto. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale di detto art. 6 in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

    Art. 25 cost. · Art. 1 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 3 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 6 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art18 · fonte del testo