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Le pene di cui al penultimo comma dell'art. 6 si applicano anche a carico del medico e del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso degli stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti stupefacenti senza che vi sia una necessita' curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.
Testo in vigore dal 12 novembre 1954 al 4 giugno 1966
