Art. 1
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 111.
Abrogato dal 3 marzo 1992
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 111.
Abrogato dal 3 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della presente legge sono considerati alimenti per la prima infanzia quelli che sostituiscono, in tutto o in parte, l'allattamento materno, e quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione dell'alimentazione dell'organismo nel suo primo periodo di vita. Sono considerati dietetici i prodotti ai quali, o per processo di lavorazione o per addizione di particolari sostanze, sono state conferite particolari e definite proprieta' dietetiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 111
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-29;327~art1 · fonte del testo