Art. 6
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 111.
Abrogato dal 3 marzo 1992
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 111.
Abrogato dal 3 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, saranno emanate le norme regolamentari per la attuazione della presente legge, nel termine di quattro mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
tolto: La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Dogliani, addi' 29 marzo 1951
tolto: EINAUDI
tolto: DE GASPERI - PICCIONI - TOGNI - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: PICCIONIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 111
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-29;327~art6 · fonte del testo