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Ai fini della presente legge sono considerati alimenti per la prima infanzia quelli che sostituiscono, in tutto o in parte, l'allattamento materno, e quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione dell'alimentazione dell'organismo nel suo primo periodo di vita. Sono considerati dietetici i prodotti ai quali, o per processo di lavorazione o per addizione di particolari sostanze, sono state conferite particolari e definite proprieta' dietetiche.

Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-29;327~art1 · fonte del testo