Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
Ai fini della presente legge sono considerati alimenti per la prima infanzia quelli che sostituiscono, in tutto o in parte, l'allattamento materno, e quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione dell'alimentazione dell'organismo nel suo primo periodo di vita. Sono considerati dietetici i prodotti ai quali, o per processo di lavorazione o per addizione di particolari sostanze, sono state conferite particolari e definite proprieta' dietetiche.
Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992
