Art. 2
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 111.
Abrogato dal 3 marzo 1992
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 111.
Abrogato dal 3 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La produzione a scopo di vendita di alimenti della prima infanzia e di prodotti dietetici e' subordinata all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, previo accertamento dei requisiti tecnico-igienici che saranno stabiliti dal regolamento per l'attuazione della presente legge. Gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici non possono essere messi in vendita se non corrispondono alle norme prescritte dal regolamento anche per quanto riguarda le caratteristiche dei recipienti e degli involucri, al fine di consentire la buona conservazione degli alimenti stessi e delle loro qualita' dietetiche. La vendita degli alimenti e prodotti suddetti e' libera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 111
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-29;327~art2 · fonte del testo