Art. 5
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 111.
Abrogato dal 3 marzo 1992
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 111.
Abrogato dal 3 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque produce o importa, a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici senza le autorizzazioni previste nella presente legge, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Con la stessa pena e' punito chiunque produce o importa a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici non corrispondenti alle norme del regolamento o li pone in commercio o in vendita in recipienti o involucri con caratteristiche diverse da quelle prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato secondo le norme del Codice penale. In caso di condanna l'Alto Commissario puo' revocare l'autorizzazione o sospenderla per un periodo non superiore ad un anno. In caso di recidiva specifica l'ammenda stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo puo' essere aumentata fino al doppio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 111
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-29;327~art5 · fonte del testo