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La produzione a scopo di vendita di alimenti della prima infanzia e di prodotti dietetici e' subordinata all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, previo accertamento dei requisiti tecnico-igienici che saranno stabiliti dal regolamento per l'attuazione della presente legge. Gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici non possono essere messi in vendita se non corrispondono alle norme prescritte dal regolamento anche per quanto riguarda le caratteristiche dei recipienti e degli involucri, al fine di consentire la buona conservazione degli alimenti stessi e delle loro qualita' dietetiche. La vendita degli alimenti e prodotti suddetti e' libera.

Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-29;327~art2 · fonte del testo